Le ultime direttive dell’INPS sul congedo familiare

Ecco le nuove disposizioni per il congedo parentale per maternità e paternità in vigore dal 13 agosto per aiutare le famiglie.

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Famiglia (foto di Pixabay)

Ci sono novità sul congedo parentale per maternità e paternità del decreto legislativo n.105, che saranno applicate già dal 13 Agosto e permetteranno di agevolare alcuni aspetti della vita familiare e la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne, soprattutto per la parità di genere sul lavoro e in famiglia.

Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro che viene concesso ai genitori per dedicarsi al primo periodo di vita del/dei bambino/i. Esso è concesso a lavoratori e lavoratrici ma non a disoccupati o sospesi, ne a domicilio o domestici.

Può essere concesso a genitori naturali o adottivi, potrà essere preso entro 12 anni di vita del bambino, per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi, anche in caso di adozione o affidamento.

Le novità per il congedo parentale

La grande novità della nuova normativa è l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio e non più facoltativo, della durata di 10 giorni, che copriranno il 100% della retribuzione. Il congedo potrà essere preso tra i 2 mesi precedenti alla nascita o nei 5 mesi successi ad essa, utilizzabile anche in via non continuativa e non frazionabile ad ore. Nel caso di parto plurimo saranno concessi fino a 20 giorni anzi che 10.

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Madre con figlio (Foto di Pixabay)

A entrambi i genitori spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, fino al 12esimo mese di vita del nascituro e non più fino al 6°. In modo alternato sarà concesso ai genitori un periodo indennizzato di 3 mesi ciascuno.

Nel caso in cui si dovesse trattare di un solo genitore, naturale, adottivo o affidatario, gli saranno concessi 11 mesi di congedo sia continuativi che frazionati e non più 10. Gli per  un totale di 9 mesi, anzi che 6, indennizzati del 30%.

Per periodi di congedo che superano i 9 mesi è prevista l’indennità del 30% della retribuzione ma solo nel caso in cui la retribuzione sarà inferiore al minimo pensionistico, che come dato indicizzato corrisponderebbe a 1.310 euro.

Inoltre è stata messa a disposizione la possibilità di lavorare in smart working, per coloro che lavorano nel settore pubblico e/o privato.

L’INPS comunica ” In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data in vigore del decreto legislativo 105/2022, è comunque possibile fruire dei congedi come modificati dalla novella normativa” e informa “il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione“.

Messaggio n.3066 – Decreto legislativo n.105/2022 Attuazione della direttiva (UE)| PDF

 

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